Treni, autobus e traghetti
Rimborsi e risarcimenti quando un treno, un pullman o un traghetto non rispetta il servizio
Tra rimborso, risarcimento e assistenza, cosa posso chiedere in un viaggio di questo tipo e da dove comincio?
Vale per: Unione europea, Regno Unito e La normativa nazionale variaNorme verificate l’ultima volta il: 29 settembre 2026
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In breve
Un disservizio può darti fino a quattro diritti diversi: rimborso, riprotezione, assistenza gratuita (pasti, sistemazione) e risarcimento. Sono distinti, hanno presupposti ed eccezioni diversi, e la scusa di un vettore che ne esclude uno spesso lascia in piedi gli altri.
Il primo passo abituale è un reclamo scritto al vettore (alcuni Paesi consentono anche di rivolgersi direttamente all’organismo di controllo). I termini cambiano a seconda del mezzo: 3 mesi per treno e pullman, 2 mesi per i traghetti.
Cosa fare dopo
- Individua il mezzo di trasporto e il Paese di partenza: è ciò che decide quale regime si applica.
- Presenta il reclamo per iscritto e conserva una copia, qualunque cosa ti sia stata detta in stazione.
- Non accettare un buono al posto del rimborso a meno che ti stia bene; chiedi il denaro.
- Non considerare il rifiuto di un diritto come il rifiuto di tutti: chiedi di ciascun diritto separatamente.
Cosa è successo
Quattro diritti distinti
- Rimborso: il prezzo del biglietto restituito (con un servizio di ritorno, se del caso) se scegli di non proseguire.
- Riprotezione: essere portato a destinazione con un altro percorso o in un altro momento.
- Assistenza: pasti o bevande durante l’attesa e, quando una notte è inevitabile, la sistemazione.
- Risarcimento: un pagamento ulteriore, di solito una quota del prezzo del biglietto, per il ritardo in sé.
Il maltempo grave di norma esclude il risarcimento e, su pullman e traghetti, l’obbligo di sistemazione in albergo; altre cause eccezionali possono escludere il risarcimento ma non l’obbligo di sistemazione. Nessuna di queste esclude la scelta tra rimborso e riprotezione, né l’obbligo di fornire pasti e bevande.
Cosa controllare
I tre regimi UE a confronto
| Treno (Reg. 2021/782) | Pullman (Reg. 181/2011) | Traghetto (Reg. 1177/2010) | |
|---|---|---|---|
| Scelta tra rimborso e riprotezione | Ritardo previsto all’arrivo di 60+ min | Ritardo alla partenza oltre 120 min o cancellazione | Ritardo alla partenza oltre 90 min o cancellazione |
| Risarcimento | 25% (60–119 min), 50% (120+ min) del prezzo del biglietto | 50% solo se il vettore non offre la scelta | 25% a 1, 2, 3 o 6 h in base alla durata del viaggio; 50% oltre il doppio |
| Pasti e bevande | Da un ritardo di 60+ min | Viaggi oltre 3 h, ritardo alla partenza oltre 90 min | Ritardo alla partenza oltre 90 min |
| Albergo | Se serve una notte; limite di 3 notti solo per cause esenti | Fino a EUR 80 a notte, max 2 notti | Fino a EUR 80 a notte, max 3 notti |
| Reclamo al vettore entro | 3 mesi | 3 mesi | 2 mesi |
Cosa fare
L’ordine da seguire
- Decidi cosa ti serve adesso: proseguire, tornare a casa o un posto dove stare. Chiedilo mentre sei ancora in stazione, alla fermata o al porto.
- Conserva le prove: biglietto, orari, avvisi, ricevute, nomi.
- Scrivi al vettore entro il termine previsto per il tuo mezzo, indicando i diritti su cui ti basi.
- Rispetta le date di risposta del vettore; se ti respinge o ti ignora, porta il caso all’organismo nazionale di controllo del Paese interessato.
- Verifica se si applica un’altra copertura — per esempio una polizza di assicurazione di viaggio o un organizzatore di vacanze a pacchetto — e leggi i suoi termini.
I voli seguono regole diverse con termini nazionali; vedi le guide sul trasporto aereo di questa sezione. Fuori dall’UE e dal Regno Unito si applicano altre leggi, e le condizioni di trasporto del vettore possono essere la principale fonte di diritti.
Fonti
- Diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario: Commissione europea — European Commission
- Diritti dei passeggeri di autobus e pullman: Commissione europea — European Commission
- Diritti dei passeggeri nel trasporto marittimo e per vie navigabili: Commissione europea — European Commission
- Regolamento (UE) 2021/782 sui diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario (Gazzetta ufficiale) — EUR-Lex, European Union
- Regolamento (UE) n. 181/2011 sui diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus (Gazzetta ufficiale) — EUR-Lex, European Union
- Regolamento (UE) n. 1177/2010 sui diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne (Gazzetta ufficiale) — EUR-Lex, European Union
- Organismi nazionali di controllo per i diritti dei passeggeri: Commissione europea — European Commission
Informazioni generali per aiutarti a capire le tue possibilità: non sono consulenza legale né una promessa che ti spetti un pagamento o un rimborso. I tuoi diritti dipendono dalle circostanze del tuo viaggio e dalla legge applicabile; consulta le fonti ufficiali qui sopra e le condizioni del vettore.