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Assistenza speciale e reclami

Viaggiare con una disabilità o a mobilità ridotta: assistenza in aereo, treno, autobus e traghetto

Ho una disabilità o una mobilità ridotta: quale assistenza posso ottenere e con quanto anticipo devo richiederla?

Vale per: Unione europea, Regno Unito e La normativa nazionale variaNorme verificate l’ultima volta il: 29 settembre 2026

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In breve

Nell’Unione europea le persone con disabilità e a mobilità ridotta hanno diritto a viaggiare e a ricevere assistenza gratuita nei terminal e a bordo, in base a un regolamento distinto per ciascuno dei trasporti aereo, ferroviario, in autobus e marittimo. La condizione pratica è il preavviso: almeno 48 ore per i voli, 24 ore per i treni, 36 ore per gli autobus a lunga percorrenza e 48 ore per i traghetti.

Se non hai dato preavviso, l’aeroporto, la stazione o il vettore devono comunque compiere ogni ragionevole sforzo per aiutarti, ma si tratta di un impegno a fare il possibile, non di una garanzia. Conta anche l’ambito di applicazione: l’assistenza sugli autobus si applica solo ai servizi di 250 km o più e alcuni servizi nazionali possono essere esclusi.

Cosa fare dopo

  • Richiedi l’assistenza al momento della prenotazione e di nuovo almeno nel termine di preavviso prima di partire; conserva la conferma.
  • Chiedi all’operatore qual è oggi il suo termine di preavviso e dove si trova il punto di incontro.
  • Presentati al punto designato all’ora che ti è stata indicata, non all’orario generale di check-in.
  • Fotografa gli ausili per la mobilità prima di consegnarli e segnala ogni danno prima di lasciare il terminal.
  • Su un autobus o su un treno locale, verifica se il servizio rientra nelle norme prima di contare sull’assistenza.

Cosa fare

Con quanto anticipo chiedere l’assistenza e quando presentarsi

Preavviso e presentazione al punto di incontro, per modalità di trasporto (norme UE)
ModalitàPreavviso minimoPresentazione al punto designatoRegolamento
Aereo48 ore prima dell’orario di partenza pubblicato, tramite la compagnia aerea, il venditore del biglietto o il tour operatorAll’ora stabilita; se non ne è stabilita nessuna, al più tardi 2 ore prima della partenza (check-in al più tardi 1 ora prima)1107/2006
Treno24 ore prima del momento in cui serve l’assistenza; basta una sola comunicazione per viaggioAll’ora stabilita, di norma non più di 1 ora prima della partenza; almeno 30 minuti prima se non ti è stato comunicato quando2021/782
Autobus e pullman36 ore prima del momento in cui serve l’assistenzaAll’ora stabilita (non più di 60 minuti prima della partenza); se non ne è stabilita nessuna, almeno 30 minuti prima181/2011
Traghetto48 ore prima del momento in cui serve l’assistenza, salvo che sia concordato un termine più breveAll’ora stabilita (non più di 60 minuti prima dell’imbarco); se non ne è stabilita nessuna, almeno 60 minuti prima della partenza1177/2010

Il preavviso per il volo vale anche per il volo di ritorno, se entrambi i voli sono stati contrattati con lo stesso vettore. Il regolamento sul trasporto ferroviario consentiva agli Stati membri di estendere il preavviso a 36 ore solo fino al 30 giugno 2026: chiedi alla ferrovia che userai qual è oggi il suo termine di preavviso.

Questi sono i termini massimi di preavviso che i regolamenti consentono ai vettori di richiedere. Molti operatori accettano un preavviso più breve o una richiesta più tardiva, ma non puoi farci affidamento: chiedere con anticipo è ciò che trasforma i «ragionevoli sforzi» in un servizio organizzato.

Cosa controllare

A cosa hai diritto

  • Nessun rifiuto per motivi di disabilità: un vettore non può rifiutare una prenotazione o un biglietto, né rifiutarti l’imbarco se hai un biglietto e una prenotazione validi, a causa di una disabilità o di una mobilità ridotta. I biglietti devono essere offerti senza costi aggiuntivi.
  • Assistenza gratuita: in aeroporto, in stazione, al terminal degli autobus o in porto e a bordo, senza costi aggiuntivi. In aeroporto ne è responsabile l’ente di gestione; a bordo dell’aeromobile, il vettore.
  • Un accompagnatore o un cane da assistenza: il cane da assistenza è ammesso (in aereo: se il Paese prevede norme di notifica, comunicalo secondo tali norme). Se ti possa essere richiesto di viaggiare con un accompagnatore dipende dalla modalità di trasporto, come indicato più sotto.
  • Informazioni: su richiesta, le imprese ferroviarie devono fornire informazioni sull’accessibilità delle stazioni e del materiale rotabile e sulle strutture presenti a bordo.

Per i voli, Your Europe indica che il tuo cane da assistenza riconosciuto, le tue attrezzature mediche e due ausili per la mobilità viaggiano gratuitamente.

Quando le regole potrebbero non valere

Quando il vettore può rifiutare e cosa deve fare in tal caso

Il rifiuto è ammesso solo per motivi circoscritti: per rispettare requisiti di sicurezza stabiliti dalla legge o dall’autorità che ha certificato l’operatore, oppure perché le dimensioni del veicolo, della nave o della porta, o la configurazione dell’infrastruttura, rendono fisicamente impossibile l’imbarco o il trasporto, o non realizzabili in sicurezza o sul piano operativo. La disabilità, da sola, non è mai un motivo.

Per motivi di sicurezza un vettore aereo può richiedere che tu sia accompagnato da una persona in grado di fornirti l’assistenza di cui hai bisogno. In autobus puoi chiedere di portare con te un accompagnatore di tua scelta, che viaggia gratuitamente; in traghetto l’accompagnatore può essere richiesto solo se strettamente necessario; sui treni l’accompagnatore richiesto viaggia gratuitamente.

Se ti viene rifiutato il trasporto aereo, il vettore deve compiere ragionevoli sforzi per proporti un’alternativa accettabile, e a te e all’eventuale accompagnatore vengono offerti il rimborso o il trasporto alternativo. I motivi devono essere comunicati immediatamente e, su richiesta, per iscritto entro 5 giorni lavorativi (aereo e treno).

Quando le regole potrebbero non valere

Se non hai avvisato in tempo

Per aereo, treno, autobus e traghetto vale lo stesso principio, con formulazioni leggermente diverse: l’ente di gestione dell’aeroporto, l’impresa ferroviaria, il vettore di autobus o il porto devono compiere ogni ragionevole sforzo per fornire l’assistenza. Sul treno, l’assistenza in stazione è gratuita dove è in servizio personale formato; dove non c’è personale formato, l’obbligo si limita a ragionevoli sforzi per consentirti di viaggiare.

«Ragionevoli sforzi» non è la promessa che ci sarà una rampa, un ascensore o un addetto. Quando puoi, avvisa nel modo richiesto dall’operatore e conserva la conferma.

Cosa controllare

Sedie a rotelle e ausili per la mobilità smarriti o danneggiati

Ogni regolamento rende responsabile il vettore e ti dà diritto a un risarcimento, ma con differenze. Aereo: risarcimento secondo il diritto internazionale, dell’UE e nazionale, senza un importo fisso indicato nel regolamento. Treno: il costo della sostituzione o della riparazione più il costo ragionevole di una sostituzione temporanea, che deve essere fornita rapidamente. Autobus: costo della sostituzione o della riparazione e, se necessario, sostituzione temporanea. Traghetto: responsabilità quando la perdita o il danno derivano da colpa o negligenza del vettore o del gestore del terminal (la colpa è presunta dopo incidenti di navigazione), per il valore di sostituzione o il costo di riparazione.

Né il regolamento sul trasporto aereo, né quello sul trasporto ferroviario, né quello sugli autobus indicano un massimale fisso in EUR per questo risarcimento: non darlo per scontato. Segnala subito il danno per iscritto e conserva le ricevute delle riparazioni e del noleggio di un ausilio sostitutivo.

Quando le regole potrebbero non valere

Dove queste norme non arrivano

  • Autobus: le norme sull’assistenza si applicano ai servizi regolari con una distanza prevista di 250 km o più. Al di sotto di tale soglia resta valido il divieto di rifiutare un biglietto a causa di una disabilità, ma l’assistenza non è obbligatoria. Gli Stati membri possono inoltre esonerare alcuni servizi nazionali.
  • Aereo: l’insieme delle norme si applica negli aeroporti dell’UE. Per i voli in partenza da un aeroporto extra-UE e diretti nell’UE valgono solo il diritto di viaggiare e le norme sul rifiuto, e solo se il vettore è un vettore dell’UE.
  • Traghetti: sono esclusi dal regolamento i servizi con una nave certificata per trasportare fino a 12 passeggeri, le escursioni e i giri turistici diversi dalle crociere, e alcune navi storiche o non a propulsione meccanica.
  • Treno: gli Stati membri possono esonerare alcuni servizi; se viaggi su un servizio locale, regionale o urbano, rivolgiti al tuo organismo nazionale di controllo.

Regno Unito

Per i voli, la UK Civil Aviation Authority consiglia di richiedere l’assistenza al momento della prenotazione, o almeno 48 ore prima della partenza, tramite la compagnia aerea, l’agenzia di viaggi o il tour operator, e avverte che senza preavviso potresti subire ritardi o non ricevere il supporto di cui hai bisogno.

In Gran Bretagna l’assistenza ferroviaria si prenota tramite Passenger Assist. L’Office of Rail and Road indica che dal 1 aprile 2022 per la prenotazione tramite questo servizio non è richiesto un preavviso superiore a 2 ore, che il servizio deve essere prenotato in anticipo e che è gratuito.

I termini di preavviso UE indicati nella tabella non sono le norme del Regno Unito, e questa guida non riporta il testo di legge britannico sull’assistenza aerea: si basa sulle indicazioni della CAA.

Cosa fare

Se qualcosa va storto

  1. Segnala subito il problema all’ente di gestione dell’aeroporto, al vettore o al responsabile della stazione e chiedi la risposta per iscritto.
  2. Se non sei soddisfatto, presenta reclamo all’organismo nazionale di controllo. Your Europe rimanda all’organismo del Paese in cui è avvenuto l’incidente; per aereo, autobus e traghetto l’organismo competente è determinato dal luogo di partenza, per il treno dallo Stato che ha rilasciato la licenza all’impresa ferroviaria: vedi la guida sui reclami transfrontalieri.
  3. Conserva i biglietti, le conferme di preavviso, le fotografie degli ausili danneggiati e le fatture delle riparazioni.

La Carta europea della disabilità non è ancora in vigore

La direttiva (UE) 2024/2841 istituisce una Carta europea della disabilità per i soggiorni di breve durata in un altro Stato membro. Gli Stati membri hanno tempo fino al 5 giugno 2027 per adottare le misure e devono applicarle dal 5 giugno 2028; la Commissione prevede che le carte siano operative nel 2028. La carta non crea un diritto all’assistenza ai sensi dei quattro regolamenti sopra indicati.

Fonti

Informazioni generali per aiutarti a capire le tue possibilità: non sono consulenza legale né una promessa che ti spetti un pagamento o un rimborso. I tuoi diritti dipendono dalle circostanze del tuo viaggio e dalla legge applicabile; consulta le fonti ufficiali qui sopra e le condizioni del vettore.